IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista la legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
  Vista  la  legge 29 dicembre 1988, n. 554, ed in particolare l'art.
6, comma 5;
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'Adunanza
generale del 23 gennaio 1992;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 febbraio 1993;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. I dipendenti trasferiti in seguito ai processi di  mobilita'  di
cui  alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, salvo che non esercitano la
facolta' di opzione di cui all'art. 5, sono iscritti  di  ufficio  al
regime  pensionistico  dell'amministrazione  od ente di destinazione,
secondo le norme del rispettivo  ordinamento,  con  decorrenza  dalla
data di effettivo servizio presso l'amministrazione od ente medesimo.
  2.  Il  personale  di  cui  al comma 1, come pure i relativi aventi
causa  nel  caso  di  decesso  del  titolare,   hanno   titolo   alla
liquidazione del trattamento di quiescenza, secondo le norme vigenti,
all'atto  dell'insorgenza  del  diritto,  presso la gestione di nuova
iscrizione.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             -  Il  testo  dell'intero art. 6 della legge n. 554/1988
          (Disposizioni  in  materia  di  pubblico  impiego)  e'   il
          seguente:
             "Art.  6.  -  1. Il personale interessato ai processi di
          mobilita' previsti dalla presente legge e' iscritto al  re-
          gime  pensionistico  dell'amministrazione  o  dell'ente  di
          destinazione, con facolta' di opzione per  il  mantenimento
          della  posizione  assicurativa  gia' costituita nell'ambito
          dell'assicurazione  generale  obbligatoria,   nelle   forme
          sostitutive ed esclusive dell'assicurazione stessa, nonche'
          degli  eventuali  fondi integrativi di previdenza esistenti
          presso gli  enti  di  provenienza.  L'opzione  deve  essere
          esercitata entro sei mesi dalla data del trasferimento.
             2.  Per  la  ricongiunzione di tutti i servizi o periodi
          assicurativi, ivi  compresi  quelli  riconosciuti  utili  a
          carico   di   eventuali  fondi  integrativi  di  previdenza
          esistenti  presso  gli   enti   di   provenienza,   trovano
          applicazione le disposizioni di cui all'art.  6 della legge
          7 febbraio 1979, n. 29.
             3.  Il  personale  iscritto  ad  un fondo integrativo di
          previdenza presso l'ente di provenienza viene iscritto  nel
          corrispondente  fondo  integrativo  eventualmente esistente
          presso    l'amministrazione    di     destinazione,     con
          riconoscimento di tutta l'anzianita' fatta valere nel fondo
          integrativo  di  provenienza.  Questo ultimo trasferisce al
          fondo integrativo dell'ente di destinazione i corrispettivi
          capitali di copertura, costituiti dalle riserve matematiche
          relative   alle   posizioni   dei    singoli    dipendenti.
          L'iscrizione  e'  consentita o conservata anche nel caso di
          trasformazione   del   rapporto   nell'ambito   di    dette
          amministrazioni  a  seguito  di  nomina, senza soluzione di
          continuita' dei servizi prestati.
             4.  L'indennita'  di  anzianita'  o  il   corrispondente
          trattamento   di   fine   servizio   compete  al  personale
          interessato  ai  processi  di  mobilita',  considerando  la
          complessiva  anzianita'  utile  ai  fini dell'indennita' di
          anzianita' o di fine rapporto e facendo  salvo  il  maggior
          trattamento    eventualmente    spettante    all'atto   del
          trasferimento.
             5.  Con  regolamento  da  emanarsi   con   decreto   del
          Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri,  saranno  stabilite  le  norme di
          attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
             - Il comma  1  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni  dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b) l'attuazione e l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             Il  comma  4  dello  stesso  articolo stabilisce che gli
          anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  5 della legge n.
          554/1988, gia' citata:
             "Art. 5. - 1. Per le unita' sanitarie locali e  per  gli
          enti  pubblici  non  economici  dipendenti dalle regioni le
          assunzioni in deroga sono disposte con provvedimenti  della
          giunta   regionale,   nei  limiti  fissati  dagli  atti  di
          indirizzo e coordinamento emanati  ai  sensi  dell'art.  9,
          quinto  comma,  della legge 26 aprile 1983, n. 130, e dagli
          stanziamenti di bilancio.
             2. Le unita' sanitarie locali, limitatamente ai  servizi
          non  rientranti  nel  campo  di  applicazione  del  D.L.  8
          febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge  8  aprile  1988,  n.  109,  e  gli enti pubblici non
          economici dipendenti  dalle  regioni  devono  provvedere  a
          comunicare alle rispettive regioni le carenze di organico e
          gli  esuberi,  con le modalita' di cui al D.P.C.M. 5 agosto
          1988, n. 325, e successive eventuali modificazioni disposte
          ai sensi dell'art. 1, comma 4, della presente legge.
             3. Per le unita' sanitarie locali  gli  esuberi  vengono
          determinati  secondo  i  criteri  di  cui  all'art.  66 del
          decreto del Presidente della Repubblica 20  dicembre  1979,
          n.  761,  e  relative  leggi  regionali  di  attuazione. Le
          regioni provvedono ad attivare i processi di mobilita'  tra
          il   personale  delle  regioni,  degli  enti  pubblici  non
          economici dipendenti dalle regioni e dalle unita' sanitarie
          locali in ambito regionale sulla base della  corrispondenza
          dei  profili  professionali di cui all'art. 4, comma 3, del
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5  agosto
          1988, n. 325, e successive eventuali modificazioni disposte
          ai sensi dell'art. 1, comma 4, della presente legge.
             4.  L'elenco  del personale dipendente dagli enti di cui
          al comma 1 ed eventualmente dalle stesse regioni, risultato
          in esubero  e  non  reimpiegato  in  ambito  regionale  per
          carenza  dei  relativi posti, e' comunicato alla Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri,  che  provvedera'  alla  sua
          collocazione  secondo le norme di cui al citato decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri  5  agosto  1988,  n.
          325, e successive eventuali modificazioni disposte ai sensi
          dell'art.  1, comma 4, della presente legge.
             5.  I  posti degli enti di cui al comma 4 e quelli delle
          stesse  regioni,  relativi  ai  profili  professionali  non
          coperti  con  i processi di mobilita' attuati dalle stesse,
          devono essere comunicati alla Presidenza del Consiglio  dei
          Ministri  che  provvedera'  a  disporne,  ove possibile, la
          copertura con le modalita' di cui all'art.  4  del  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n.
          325, e successive eventuali modificazioni disposte ai sensi
          dell'art.  1, comma 4, della presente legge.
             6.  I  termini  di  cui all'art. 9 della legge 20 maggio
          1985, n. 207, sono prorogati al 31 dicembre 1990".